OLTRE IL RIDUZIONISMO DOGMATICO: FEMMINISMO MARXISTA, MATERIALISMO STORICO E LA NECESSITÀ STRUTTURALE DELL’EMANCIPAZIONE
Nel dibattito politico contemporaneo accade spesso di imbattersi in caricature grossolane del marxismo, figlie di un dogmatismo sterile che — ammantandosi talvolta di una lettura distorta e superficiale delle categorie di Costanzo Preve — liquida il femminismo come una sovrastruttura borghese o come un’arma di “distrazione di massa” inventata per dividere la classe lavoratrice.
Questa interpretazione non è solo teoricamente infondata: è storicamente falsa e politicamente reazionaria. Ridurre la lotta contro l’oppressione di genere a un vezzo liberale significa tradire il metodo del materialismo storico e ignorare la lezione dei classici del marxismo e dei grandi processi rivoluzionari mondiali.
MARX, LENIN E LA FALSITÀ DEL “FEMMINISMO COME DISTRAZIONE”
Già nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, Karl Marx individuava nel rapporto tra uomo e donna il metro più immediato, naturale ed esplicito per misurare il grado di civiltà e di sviluppo umano raggiunto da una determinata società. Ma è ne Il Capitale che Marx affonda il bisturi nell’economia politica dello sfruttamento familiare, osservando come il capitalismo, disgregando la vecchia famiglia patriarcale basata sul lavoro domestico chiuso, crei «la nuova base economica per una forma superiore della famiglia e dei rapporti fra i due sessi». In una celebre lettera a Ludwig Kugelmann del 1868, Marx scriveva un monito scolpito nella pietra del materialismo:
«Chiunque sappia un minimo di storia sa anche che grandi mutamenti sociali sono impossibili senza il fermento femminile. Il progresso sociale può essere misurato esattamente con la posizione sociale del sesso femminile (le bruttezze comprese)».
Questa impostazione è stata sviluppata da Vladimir Lenin, il quale ha ripetutamente ribadito che il successo di qualsiasi rivoluzione socialista dipende interamente dal grado di partecipazione delle donne lavoratrici, ammonendo che senza la socializzazione del lavoro domestico non si può costruire alcuna società nuova. Considerare il femminismo una distrazione significa separare la produzione dalla riproduzione sociale, dimenticando che il capitale si nutre dello sfruttamento gratuito del lavoro di cura.
IL FEMMINISMO DI STATO E LA VIA SOCIALISTA: CINA, VIETNAM, CUBA E VENEZUELA
A smentire nei fatti la favola secondo cui il comunismo sarebbe indifferente all’emancipazione delle donne ci pensano le grandi esperienze storiche del femminismo di Stato e dei processi rivoluzionari internazionali.
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La Cina rivoluzionaria e il Vietnam: Con la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949, la legge sul matrimonio cinese ha spazzato via i residui del feudalismo patriarcale (vietando matrimoni coatti, concubinato e vendita delle figlie). La formula maoista «le donne sostengono metà del cielo» sanciva che l’industrializzazione socialista non poteva reggersi senza l’integrazione paritaria nei rapporti di produzione. Analogamente, durante la resistenza vietnamita, l’Unione delle Donne Vietnamite ha smantellato il codice confuciano inserendo le donne nei ranghi produttivi e nell’Esercito Popolare.
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La Cuba di Fidel Castro: Con il trionfo della Rivoluzione del 1959, Fidel Castro comprese immediatamente che la liberazione nazionale non era completa senza la totale emancipazione della donna. Con la fondazione della Federación de Mujeres Cubanas (FMC) guidata da Vilma Espín, e l’approvazione dello storico Codice della Famiglia del 1975, Cuba ha sradicato i pilastri del machismo coloniale e borghese. Fidel ha ripetutamente sottolineato che le donne cubane rappresentavano una “rivoluzione dentro la rivoluzione”, inserendole massicciamente nell’alfabetizzazione, nella medicina, nella produzione e nella difesa armata della patria socialista, spezzando la catena che le voleva relegate alla schiavitù domestica.
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Il Venezuela bolivariano di Hugo Chávez: Sulla stessa scia, Hugo Chávez ha definito fermamente la Rivoluzione Bolivariana come una rivoluzione profondamente femminista. Chávez ha promosso l’indipendenza economica delle donne attraverso missioni sociali, cooperative e il riconoscimento giuridico e salariale del lavoro di cura (attraverso la Misión Madres del Barrio), affermando che il socialismo del XXI secolo non può esistere senza l’abbattimento del patriarcato.
In tutte queste esperienze, l’emancipazione promossa dallo Stato non è stata una concessione paternalistica, ma una necessità strutturale: per eliminare il capitale variabile di riserva interno — quella massa di forza lavoro tenuta in una sottomissione domestica latente — era indispensabile socializzare i costi della riproduzione e liberare le donne dal dominio del clan.
DAL DELITTO D’ONORE AL FEMMINICIDIO: IL CONTROLLO E LA DETERRENZA
Questa matrice materiale spiega perfettamente perché la violenza maschile contro le donne non sia una devianza estemporanea, ma un dispositivo politico di controllo sociale. Il femminicidio altro non è che la mutazione genetica e giuridica del vecchio delitto d’onore: ha cambiato nome, ma la funzione strutturale è rimasta identica.
Quando le donne conquistano autonomia economica e autodeterminazione, i rapporti di forza tradizionali vacillano. La violenza estrema del femminicidio agisce allora come un deterrente coercitivo: uno strumento di terrore impiegato per convincere le donne a non essere libere e a restare confinate nella subordinazione. Come evidenziato dalle denunce internazionali (dalle pronunce della Corte europea ai rilievi del Comitato Cedaw), finché una donna è in vita la sua paura viene sistematicamente sminuita, sottoposta a verifiche estenuanti e liquidata con l’invito a “non esagerare”, pretendendo che riduca la propria libertà per non turbare l’ordine costituito.
PERCHÉ LA LOTTA DI CLASSE RICHIEDE LA FINE DEL PATRIARCATO
Smontare le letture riduttive che bollano il femminismo come sovrastruttura significa riaffermare l’unità inscindibile tra liberazione dal capitale e liberazione dal patriarcato.
La frammentazione della classe lavoratrice si alimenta attraverso la tolleranza delle gerarchie di genere. La lotta al femminicidio esige politiche pubbliche strutturali — garanzia di un reddito, lavoro stabile, case, salute e una rete capillare di case rifugio antiviolenza finanziate dallo Stato — che spezzino la dipendenza materiale. Nessuna società può definirsi libera se al suo interno permane il dominio dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla donna.
Origine storica e definizione del concetto
Il termine femminicidio (sul modello dello spagnolo femicidio) nasce per colmare un vuoto concettuale e giuridico: non indica semplicemente l’omicidio di una donna, ma la forma estrema di violenza di genere, l’atto finale di un continuum di abusi (fisici, psicologici, economici, sessuali) perpetrati in quanto donna, all’interno di un sistema di disuguaglianza di potere tra i sessi.
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La genesi: Il concetto comincia a strutturarsi negli anni ’70 grazie al lavoro di teoriche e attiviste femministe (come Diana Russell) per denunciare l’impunità e la normalizzazione della violenza misogina istituzionalizzata e culturale.
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Il passaggio accademico e politico: Dalla sociologia e dai movimenti per i diritti umani, il termine è entrato progressivamente nel dibattito pubblico globale per evidenziare come l’omicidio non sia quasi mai un raptus imprevedibile, ma l’esito prevedibile di una dinamica di controllo, possesso e dominio patriarcale.
Il quadro giuridico: a che punto siamo?
Sul piano normativo, la risposta del diritto è evoluta notevolmente, pur incontrando ancora resistenze applicative:
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A livello internazionale: La svolta fondamentale è rappresentata dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia con la Legge n. 77/2013), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che definisce e obbliga gli Stati a prevenire la violenza contro le donne, proteggere le vittime e perseguire i carnefici.
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A livello nazionale: l’Italia ha introdotto diverse riforme nel corso degli anni (dalla legge sullo stalking del 2009 al Codice Rosso del 2019, fino alle recenti stretture sulle misure cautelari). Spesso, tuttavia, il dibattito giuridico si divide sull’opportunità di introdurre un reato autonomo di “femminicidio” o di aggravare le pene dei reati esistenti (come l’omicidio aggravato da relazioni affettive o da motivi di discriminazione di genere), sottolineando che il vero nodo critico non è solo la severità della pena, ma la celerità della protezione e la formazione specifica degli operatori di giustizia e forze dell’ordine.
Perché è fondamentale combattere il femminicidio?
Contrastare il femminicidio non significa soltanto punire il crimine più grave, ma intervenire sulle radici culturali che lo alimentano. È essenziale perché:
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È una violazione dei diritti umani: Colpisce il diritto fondamentale alla vita, all’autodeterminazione e all’incolumità fisica.
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Ha una natura sistemica: Non si tratta di episodi isolati o di “delitti passionali” (termine anacronistico che giustifica o sminuisce la responsabilità), ma di un fenomeno strutturale radicato in stereotipi di genere duraturi.
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Richiede prevenzione precoce: Intervenire significa smantellarne le avvisaglie (violenza psicologica, economica, molestie) prima che degenerino nell’epilogo letale.
Il problema strutturale in Italia e il “sommerso”
Spesso nel dibattito pubblico emerge una narrazione fuorviante — la “chiacchiera” ricorrente — secondo cui in Italia il fenomeno sarebbe marginale o comunque inferiore rispetto ad altri Paesi, riducendolo a cifre percentuali isolate per dimostrare che “non c’è un’emergenza”. Questa lettura è profondamente fallace per due ragioni principali:
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La natura strutturale: In Italia la violenza maschile contro le donne affonda le radici in una persistente asimmetria nei ruoli di genere, nella persistenza di retaggi culturali patriarcali e in una storica sottovalutazione istituzionale delle denunce di molestie e minacce.
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Il sommerso (il cosiddetto dark number): La parte emersa dell’iceberg è rappresentata unicamente dai procedimenti giudiziari e dai casi di omicidio conclamati. Esiste però un vastissimo sommerso invisibile alle statistiche ufficiali:
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Mancanza di denuncia: Molte donne non denunciano per paura di ritorsioni, per dipendenza economica dal partner, per sfiducia nelle istituzioni o per la vergogna indotta dal victim blaming (la tendenza a colpevolizzare la vittima).
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Violenza non letale ma cronica: Centinaia di migliaia di episodi di violenza domestica, stalking e abusi psicologici non emergono mai e non vengono registrati dai centri antiviolenza o dalle forze dell’ordine.
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La zona grigia del controllo: Molte dinamiche di controllo coercitivo e isolamento sociale non lasciano segni fisici evidenti e difficilmente trovano spazio nelle aule di tribunale prima che si arrivi alla tragedia.
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La necessità di un cambio di paradigma epistemologico.
Il femminicidio non costituisce una mera devianza individuale o l’esito estemporaneo di un raptus passionale, bensì l’epilogo letale di un continuum di oppressione sistemica e di subordinazione di genere. Sul piano epistemologico, la concettualizzazione del femminicidio – affermatasi grazie al pensiero femminista e agli studi sociologici e giuridici critici a partire dagli anni Settanta (tra cui i contributi pionieristici di Diana Russell) – ha imposto una rottura radicale con la tradizione penalistica liberale. Quest’ultima, storicamente fondata su una visione atomistica e neutralizzante del reato, ha a lungo faticato a cogliere la matrice strutturale, politica e collettiva di una violenza esercitata in quanto il soggetto passivo è donna.
La mancata decostruzione delle radici patriarcali all’interno delle istituzioni e del diritto positivo produce una pericolosa rimozione teorica, la quale si riflette sia nell’inadeguatezza degli strumenti di prevenzione sia nella persistenza di narrazioni pubbliche mistificatorie.
Genesi storica e genealogia del concetto
La genesi del termine femicidio (poi evoluto nel galateo istituzionale e accademico italiano in femminicidio) risponde all’esigenza di nominare ciò che il diritto penale tradizionale rubricava asetticamente sotto la categoria neutro-universale di “omicidio volontario” o, peggio, di “delitto d’onore” e “passionale”.
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Il superamento dell’ottica individualistica: L’impostazione originaria ha evidenziato come la violenza letale contro le donne trovi alimentazione in un sistema di disuguaglianza strutturale del potere, normato storicamente da istituzioni patriarcali che hanno tollerato, legittimato o banalizzato il controllo maschile sui corpi e sulle vite femminili.
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La politicizzazione del privato: L’atto omicidiario si inserisce all’interno di una piramide di violenze che comprende abusi psicologici, coercizione economica, molestie e violenza fisica domestica. Riconoscere la storicità di tale fenomeno significa sottrarlo alla sfera della fatalità o della psicopatologia individuale per restituirlo alla sua dimensione politica e sociale.
Il quadro giuridico internazionale e nazionale: tra dogmatica penale e carenze applicative
Dal punto di vista normativo, il cammino verso il riconoscimento specifico della violenza di genere ha registrato tappe fondamentali, pur scontrandosi con resistenze dogmatiche e applicative.
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La svolta sovranazionale: Il punto di riferimento inderogabile è costituito dalla Convenzione di Istanbul (2011), ratificata dall’Italia con la Legge n. 77/2013. Tale trattato obbliga gli Stati contraenti ad adottare un approccio olistico fondato sulle “quattro P”: Prevenzione, Protezione, Persecuzione e Politiche integrate. La Convenzione impone di considerare la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.
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Le riforme nell’ordinamento italiano: Nel corso degli anni, l’ordinamento italiano ha tentato di adeguarsi attraverso interventi successivi: dall’introduzione del reato di atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.) nel 2009, al cosiddetto Codice Rosso (Legge n. 69/2019), fino alle recenti disposizioni volte a rafforzare le misure cautelari e la celerità degli interventi di polizia giudiziaria.
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Il dibattito dogmatico: Nel dibattito giuridico permane una forte tensione tra chi sostiene la necessità di introdurre un autonomo reato di “femminicidio” (sul modello del femicidio latinoamericano) e chi preferisce intervenire aggravando le fattispecie di omicidio aggravate da relazioni affettive o da motivi di discriminazione di genere. Tuttavia, l’esperienza dimostra che il nodo critico non risiede esclusivamente nell’inasprimento edittale della pena, bensì nell’effettività della tutela cautelare, nella formazione interdisciplinare degli operatori del diritto (magistratura, forze dell’ordine, personale sanitario) e nel superamento dei pregiudizi di genere nei contesti giudiziari (fenomeno del victim blaming).
Il paradosso del sommerso e la decostruzione della narrazione minimalista
Nel dibattito pubblico e mediatico italiano riemerge periodicamente una narrazione riduzionista, tesa a sostenere che i femminicidi nel Paese siano numericamente marginali rispetto ad altre realtà geopolitiche, liquidando l’emergenza come un artefatto mediatico. Tale tesi è metodologicamente fallace e politicamente strumentale, poiché ignora la dimensione strutturale del fenomeno e il vastissimo bacino del sommerso (il cosiddetto dark number della criminalità).
La parte visibile dell’iceberg – ovvero i procedimenti penali per omicidio volontario in ambito affettivo – rappresenta solo la punta estrema di un processo di radicale violazione dei diritti fondamentali. Il sommerso si alimenta di molteplici fattori:
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La paura delle ritorsioni e l’isolamento: La vittima si trova spesso intrappolata in una spirale di dipendenza affettiva ed economica che rende il percorso di uscita estremamente rischioso in assenza di una rete di protezione pubblica solida ed efficiente.
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La sfiducia nelle istituzioni e il deficit di protezione: La percezione di una risposta giudiziaria lenta o burocratica disincentiva la denuncia tempestiva delle condotte prodromiche (minacce, molestie, violenza psicologica).
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La zona grigia della violenza non letale: Centinaia di migliaia di episodi di controllo coercitivo, violenza domestica e abusi psicologici non accedono mai alle statistiche ufficiali dei centri antiviolenza o delle procure, rimanendo confinati nello spazio opaco della privacy familiare e della normalizzazione culturale della sopraffazione.
Ridurre il femminicidio a una mera questione di contabilità statistica significa negare la sua natura di patologia strutturale dello Stato di diritto e della democrazia paritaria.
La lotta al femminicidio non si esaurisce nella repressione penale ex post, ma richiede un investimento strategico e culturale sulla prevenzione primaria e secondaria. Smantellare le radici strutturali della violenza maschile contro le donne impone una trasformazione radicale dei modelli educativi, la garanzia dell’indipendenza economica delle donne, il potenziamento strutturale e finanziario dei centri antiviolenza territoriali e un rigoroso monitoraggio istituzionale delle dinamiche di discriminazione di genere. Solo attraverso un’azione sistemica, capace di illuminare le zone d’ombra del sommerso e di recidere alla radice le asimmetrie di potere, l’ordinamento giuridico potrà assolvere al suo mandato costituzionale di tutela della dignità e della vita umana.
About The Author
Maddalena Celano
Sono una saggista, docente e ricercatrice italiana con una formazione multidisciplinare d’eccellenza che spazia dalla filosofia agli studi geopolitici e ambientali. Il mio percorso è guidato da un costante impegno nell’analisi critica delle dinamiche di potere e dei processi di emancipazione sociale.
Il mio percorso accademico è caratterizzato da una continua ricerca di specializzazioni:
Abilitazione all’Insegnamento di Storia e Filosofia (A019): Conseguita nel 2024 presso l’Università eCampus.
Dottorato in Filosofia (indirizzo storico-teoretico): Attualmente in corso presso la PUA – Pontificia Università Antonianum.
Ho già portato a termine un Dottorato di Ricerca in “Studi Comparati: Lingue, Letteratura e Formazione” nel 2018, presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Laurea in Filosofia: Conseguita nel 2003 presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
Ho approfondito le mie competenze interdisciplinari attraverso percorsi magistrali e specialistici:
Un Master in “Formazione e Media” conseguito nel lontano 2005 e un Master in “Studi del territorio – Environmental Humanities” conseguito nel 2020 (Università Roma Tre) e
Specializzazione per il Sostegno Didattico agli alunni con disabilità (UNINT, 2020).
La mia produzione letteraria e di ricerca si concentra sulla storia dell’America Latina, il femminismo rivoluzionario e l’analisi geopolitica contemporanea. Tra le mie opere principali:
Tra i diversi Saggi e Curatele:
L’eredità di Simón Bolívar, il cuore ribelle dell’America Latina (Mario Pascale Editore): Un’analisi sull’attualità del pensiero bolivariano nel contesto delle sfide geopolitiche odierne.
Manuela Sáenz e Simón Bolívar (Edito da Dei Merangoli): Studio approfondito sul legame politico e rivoluzionario tra queste due figure chiave.
Manuela Sáenz Aizpuru: Il femminismo rivoluzionario oltre Simón Bolívar (Aras Edizioni, 2018; riedito Porto Seguro Editore, 2022): Include la prima traduzione italiana del loro carteggio privato.
Donne cubane: l’altra metà della Rivoluzione (CTL Edizioni-Libeccio, 2020).
Venezuela: un esempio di guerra ‘ibrida’ (Saggio scientifico su Democrazia & Sicurezza, 2019).
Collaborazioni Editoriali:
Ho curato la pubblicazione de Il Socialismo in un Paradigma Liberale di Giulio Santosuosso (2022) e contribuito con profili biografici al volume America Latina: donna forte e insorgente di Diego Battistessa (2020).
Collaboro stabilmente con testate d’informazione indipendente, unendo il rigore della ricerca storica a una partecipazione attiva nel dibattito civile e politico.
