
Sebbene la tregua USA-Israele-Iran non sia un Trattato internazionale in senso pieno, essa resta un accordo politico-operativo e, dunque, non può essere interpretata secondo una restrizione unilaterale sopravvenuta della parte più forte, ma secondo i canoni della buona fede, del contesto negoziale e dell’oggetto pratico dell’intesa, in linea con i criteri codificati agli artt. 25, 26, 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969.
La posizione pakistana è allora tecnicamente difendibile perché il Pakistan ha operato come mediatore dell’intesa e l’ha presentata pubblicamente come comprensiva anche del Libano, mentre gli stessi Stati Uniti d’America, tramite il Vice-Presidente James David Vance, hanno poi ammesso che i negoziatori iraniani ritenevano il Libano incluso, parlando di un “legitimate misunderstanding”: ciò prova non l’estraneità del Libano, ma l’ambiguità originaria del perimetro pattizio. In presenza di tale ambiguità, il diritto internazionale pubblico non consente che una parte sciolga ex post il dubbio a proprio esclusivo vantaggio, perché una simile lettura si traduce, sostanzialmente, in una dichiarazione interpretativa unilaterale restrittiva non opponibile all’altra parte senza una sua chiara accettazione. Inoltre, il criterio dell’effetto utile impone di leggere una tregua regionale in modo coerente con la sua funzione: se lo scopo è la de-escalation tra Iran, Israele e attori dell’asse regionale, escludere il teatro libanese, nel quale opera Hezbollah, strutturalmente connesso al confronto iraniano-israeliano, svuota l’intesa del suo oggetto e ne frustra la finalità pacificatrice.
La tesi israelo-americana risulta, dunque, giuridicamente più debole, perché pretende di separare Beirut dal conflitto proprio nel punto in cui la connessione strategica tra i fronti è massima; e il fatto che Israele abbia rivendicato l’adesione alla tregua continuando però le operazioni in Libano conferma che non si è in presenza di una mera precisazione tecnica, quanto di una riduzione unilaterale dell’ambito applicativo dell’intesa. Ne deriva, sul piano ulteriore della Carta ONU del 1945, una tensione evidente con gli artt. 2, parr. 3 e 4: una tregua invocata come strumento di stabilizzazione regionale non può coesistere, senza contraddizione, con il mantenimento deliberato dell’uso della forza su un territorio statale terzo, tanto più quando proprio quel fronte è idoneo a riaccendere l’intero conflitto. In termini strettamente tecnico-giuridici, dunque, la costruzione più coerente è questa: il Libano, salvo esclusione espressa e tempestivamente chiarita a tutti i partecipanti, doveva ritenersi incluso nel cessate il fuoco e la lettura pakistana appare più conforme alla buona fede, all’affidamento e all’effettività della tregua.
